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05 l 039 ordinanza restrittiva: la misura cautelare per tutelare le vittime di reati



Esplode nella notte un cestino dei rifiuti per strada, in piazza IV Novembre a San Daniele del Friuli: il sindaco Pietro Valent, appresa la notizia, annuncia un'ordinanza per vietare l'uso dei petardi.




05 l 039 ordinanza restrittiva



Era già successo l'anno scorso, che il primo cittadino di San Daniele del Friuli Pietro Valent decidesse per una misura restrittiva durante le vacanze natalizie per evitare qualsiasi tipo di disagio. Questa volta la decisione è scattata dopo che, questa notte, un cestino dei rifiuti è stato fatto esplodere.


Il Sindaco di Campofelice di Roccella Michela Taravella ha emanato l'ordinanza che disciplina le modalità di accesso al lungomare di Campofelice dal 13 agosto alle 20.00, sino alle 08.00 del 15 agosto.


2. Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.


L'insieme di questi fattori aveva comportato la necessità di affrontare la "questione penitenziaria" in modo antitetico rispetto alla novella del 1986 (14). Vale la pena di aggiungere che le critiche alla riforma del 1986, che in un certo senso contribuirono all'epilogo rappresentato dalla normativa restrittiva del 1991-92, non giunsero solo da chi aveva posto in primo piano le esigenze di difesa sociale, ma anche da parte di chi, pur esprimendo forti perplessità per l'ampia discrezionalità della magistratura di sorveglianza, aveva giudicato favorevolmente l'introduzione delle misure alternative (15). In conformità a queste premesse si criticava l'ampia possibilità di ricalibrare la pena in executivis e si era ritenuto necessario un intervento legislativo sulle troppo alte pene edittali previste nel nostro ordinamento (16), che avrebbe limitato il treatment model (17) collegato all'esistenza di pene troppo severe, infatti:


Procedendo all'analisi dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario si può rilevare che il primo comma di questo articolo contempla due distinte fasce di reati di particolare gravità, ai cui autori deve essere applicata la normativa restrittiva. Alla prima fascia appartengono:


L'introduzione nell'ordinamento penitenziario di questo regime probatorio provocò la risposta critica di dottrina e giurisprudenza di merito che accusarono il legislatore di aver dato vita ad una probatio diabolica, una prova cioè di tipo negativo consistente, per l'appunto, nel dimostrare l'estraneità nei confronti di un collegamento che si presumeva tuttora esistente (32). I magistrati di sorveglianza evidenziarono, inoltre, l'evidente contrasto con le norme costituzionali di cui agli artt. 3 (principio di eguaglianza), 24 comma secondo (diritto di difesa) e 27 comma terzo (finalità rieducativa della pena) (33). La riforma operata con il successivo decreto n. 306 del 1992 è, però, andata in una direzione opposta rispetto alle critiche ricordate, dettando una disciplina ancora più rigida e afflittiva nei confronti dei summenzionati condannati: l'accesso ai benefici penitenziari è ora completamente negato sul presupposto assoluto di un attuale collegamento con la criminalità organizzata. L'unica possibilità che consente a questi detenuti di rendere inoperante il divieto è rappresentata dall'offerta della collaborazione con la giustizia disciplinata attraverso l'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario, introdotto anch'esso dal decreto n. 152 del 1991. La legge di conversione n. 356 del 1992 in seguito, accogliendo solo alcune delle critiche sollevate dalla dottrina, ha introdotto piccoli correttivi a questa disciplina restrittiva, che una parte della dottrina ha ritenuto inadeguati (34): per i detenuti condannati per uno dei delitti contemplati nella prima parte del primo comma dell'art. 4-bis, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 n. 6 del Codice penale (risarcimento del danno, consentito anche dopo la sentenza di condanna), 114 (attenuante della "minima partecipazione") ovvero 116, comma secondo, del Codice penale (reato più grave di quello voluto) e che abbiano offerto una collaborazione oggettivamente irrilevante, è ripristinata in sostanza la precedente, originaria normativa, per cui essi potranno accedere ai benefici penitenziari soltanto quando siano stati acquisiti elementi tali da escludere ancora una volta, l'attualità di collegamenti con la delinquenza organizzata. L'art. 15, secondo comma, del decreto 306 del 1992, modificato dalla legge di conversione, prevedeva, inoltre, una disciplina dall'efficacia espressamente retroattiva (35), secondo la quale nei casi in cui l'autorità di polizia avesse individuato nei confronti dei condannati per i reati di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis e già ammessi alla fruizione dei benefici penitenziari, la mancanza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter, avrebbe dovuto darne comunicazione al Tribunale di sorveglianza, che accertata l'effettiva insussistenza, avrebbe revocato la misura precedentemente concessa. Questa disposizione, è da aggiungere, è stata oggetto di un intervento additivo ad opera di una sentenza della Corte costituzionale (36) che ha contestato che la mancata collaborazione di un condannato - la cui pericolosità sociale sia già stata esclusa dalla magistratura di sorveglianza al momento della concessione della misura rieducativa - possa essere considerata un indice univoco di inidoneità al trattamento ed ha concluso che l'irragionevolezza della previsione legislativa può essere scongiurata solo alla condizione di subordinare il ripristino del regime detentivo ordinario alla ricorrenza del requisito dell'accertata sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata (37).


Abolire l'ergastolo significa riconfermare la scelta del costituente a favore della pena rieducativa, per cui la persona che esce a fine pena non è più, almeno tendenzialmente, la stessa che la pena meritò. La normativa restrittiva in tema di accesso alle misure alternative alla detenzione impone, in definitiva, la necessità di riproporre la questione del senso e del fine della pena, che confluisca in una riforma del Codice penale, dal quale deve essere bandita la pena dell'ergastolo.


L'ergastolo, abbiamo detto, in virtù delle provvidenze occorse negli ultimi quaranta anni è una pena solo tendenzialmente perpetua, tuttavia la normativa restrittiva introdotta dalla riforma del 1991/92 comporta notevoli limitazioni alla concessione delle misure alternative ai detenuti condannati per uno dei reati contenuti nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario: per le persone condannate all'ergastolo per i reati contenuti nell'art. 4-bis dell'Ordinamento penitenziario questo significa nessuna liberazione condizionale, se non collaborano con la giustizia. La Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 2003 ha, infatti, precisato che solamente attraverso questa forma di cooperazione la persona detenuta può dimostrare di essere uscita dal circuito della criminalità organizzata e si può, quindi, esprimere con certezza il suo ravvedimento.


115. Si deve ritenere che in virtù di un'interpretazione estensiva della sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 1993, questa disciplina restrittiva non si papplica al condannto che già fruisce dei permessi premio. Si veda: Corte costituzionale, sentenza 8 luglio 1993 n. 306, in Gazzetta ufficiale 14 luglio 1993, 1ª serie speciale, n. 29, p. 11.


116. La legge n. 251 del 2005 pone anche seri problemi interpretativi riguardanti la retroattività (o irretroattività) delle norme penitenziarie più sfavorevoli disciplinate dalla legge in esame. Sono state sollevate due questioni interpretative dal dottor Massimo Niro, giudice del Tribunale di Sorveglianza di Firenze. In primo luogo ci si è chiesto se il principio di irretroattività della legge penale (di cui all'art. 25, comma secondo, della Costituzione) sia circoscritto alle norme che creano nuovi reati, o modificano in peius gli elementi costitutivi di una fattispecie incriminatrice, nonché la specie e la durata delle sanzioni edittali, ovvero vada riferito anche alle norme che disciplinano le modalità di espiazione della pena detentiva. Tale questione, così precisamente formulata nella sentenza della Corte costituzionale 5-20 luglio 2001, n. 273, secondo la prospettazione che era stata data dal giudice a quo (Tribunale di Sorveglianza di Sassari), non è stata poi decisa dalla stessa sentenza ed è quindi rimasta "impregiudicata", poiché la Corte non si è pronunciata, almeno espressamente, sulla sfera di applicazione del principio di irretroattività appena menzionata (si veda, sul punto, le persuasive considerazioni contenute nell'ordinanza 29 dicembre 2005 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 7-bis dell'art. 58-quater, comma aggiunto dall'art. 7 della 251/2005). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha sempre escluso dall'ambito di applicazione del principio costituzionale richiamato le nome inerenti alle modalità di esecuzione della pena e all'applicazione dei benefici penitenziari, ma questo orientamento non pare convincente, essendo invero fondato su "affermazioni apodittiche e tralatizie della Corte di cassazione che riflettono una vecchia e superata concezione dell'esecuzione penale" (così Nicola Mazzamuto, nel contributo inviato alla mailing-list dei magistrati di sorveglianza, il 9 gennaio 2006), e potendosi desumere la natura sostanziale delle norme attinenti all'esecuzione della pena dal complesso degli interventi della Corte costituzionale in materia di ordinamento penitenziario. Anche la dottrina ha ravvisato nel restrittivo orientamento della giurisprudenza di legittimità "una considerazione indubbiamente formalistica del concetto di legge penale che, peraltro, ben potrebbe essere superata sulla scorta di un'auspicabile riflessione critica sui precedenti richiamati, riflessione a sua volta favorita, per certi versi, dalla stessa struttura del comma 2 dell'art. 10, dove l'operatività dell'art. 2 del Codice penale pare essere riferita senza distinzione alcuna alle norme della ex Cirielli, ragionevolmente sul presupposto della loro appartenenza alla legge penale" (così Enrico Marzaduri, nel commento alla disciplina transitoria della legge 251/2005 pubblicato in "Guida al diritto", dossier gennaio 2006, pag. 88-89). 2ff7e9595c


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